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II. I documenti relativi alle acque di S. Angelo in Formis nell’Archivio Comunale di Capua5

Il 12 agosto 1472 gli eletti della città di Capua ricevettero Cotantonio de Montibus che <<fece ambasciata … da parte di sua Maestà permettergli la M.S. che si portassero dentro la città predetta le acque di S. Angelo, e da ivi si costruissero fontane ben ordinate. I signori Eletti risposero che la Città avrebbe incaricati degli esperti in qual maniera potessero venire, e che spesa vi occorresse>>.
Si dovette aspettare il 7 agosto del 1518 quando mastro Giovanni Boniello, alias “lo Barone di Bagnulo”, si offrì di condurre le acque di S. Angelo nella città di Capua e <<fare in essa tre fontane e questo per la somma di ducati 3000 o pure alla ragione di carlini sette la canna>>.
Nello stesso anno il preposito di S. Angelo in formis il 29 ottobre mosse lite alla città di Capua per le acque delle fontane.
Lo stesso preposito del monastero di S. Benedetto di S. Angelo in formis con un istrumento del 22 giugno del 1519, rogato presso il notaio Angelo Acconciato di Capua, concesse tutte le ragioni che aveva sulle acque delle fontane alla città di Capua per la somma di 100 ducati. Diomede Carafa collo stesso istrumento promise a sue spese che entro un mese fosse “impetrato” l’assenso apostolico, o regio; questi tre giorni più tardi scrisse a Roma per la concessione di un breve.
Il Consiglio della città di Capua il 10 luglio del 1519 confermò l’Istrumento del mese precedente <<per la concessione de’ dritti sulle acque delle fontane, e deliberò nello stesso tempo che i signori Eletti pro tempore non potessero concedere ne disporre di dette acque a niuno particolarmente né gratis, né a pagamento senz’espressa licenza del Consiglio anzidetto>>. Il Carafa alla data del 25 luglio 1519 scrisse agli Eletti della città di Capua affermando che il breve era finalmente arrivato con l’assenso regio, del quale egli aveva fatto formare un “transunto” e lo aveva consegnato alla città di Capua.
I lavori di mastro Giovanni Boniello proseguivano ormai da quattro anni finché fu inviata una delegazione di <<Arbitri a vedere l’opera delle fontane>>. Dalla relazione, fatta dagli stessi e letta il 1° giugno del1521, si rilevava <<nella tubulatura fatta si raccoglievano le acque delle Scaturigini, Sambuco, S. Vito della Fontanella del q.m Barone d’Antignano, S. Pietro a Pisciariello, S. Angelo in formis, e che le conserve fatte, ed ogni altra cosa andavano bene e senza frode, e che l’opera delle fontane s’intendeva essa perfezionata dal d.o 1° giugno da cui dovessero cominciare i quattro anni>>.
Il 3 giugno del medesimo anno fu cominciato a rinforzare il Ponte della Porta di S. Angelo sul quale <<si conducevano le acque delle fontane, acciò d.e acque non soffrissero ruina>>.
Il Consiglio della città capuana il 3 aprile 1535 deliberò che tutta l’acqua sorgiva proveniente da S. Angelo <<si conducesse nella fontana de’ Giudici, poiché con infamia della Città si erano perdute tante spese fatte per le altre fontane>>. Lo stesso Consiglio il 24 settembre del medesimo anno accordò una somma di 70 scudi per il mantenimento della fontana “de’ Giudici”.
L’anno successivo e precisamente il 14 marzo il Consiglio deliberò che si eseguissero <<le spese necessarie per 150 canne di tubolatura di creta di Cajazzo, ed ogni altra spesa pel camino delle acque delle fontane>>.
Nel 1552 il Consiglio della città non accettò la proposta, presentata da alcuni componenti, di far costruire una sola cisterna nel cortile dell’Arcivescovato con le acque delle fontane.
Nell’anno 1559 continuavano ad esservi problemi per le fontane di 
Capua; infatti il 21 agosto il Consiglio concluse che <<si facessero le fontane, e si vedesse se vi erano acque sufficienti, se potevano venire per formarle, e che spese si potevano erogare>>. 

III. La lite fra la città di Capua e la famiglia Baja

Il 12 maggio 1813 si tenne una riunione del Decurionato della città di Capua, nella quale si esaminò la proposta del sindaco Giuseppe del Tufo e dall’avvocato Giovan Battista Gugliotti, decurione e segretario, incaricato dal sindaco e dal Decurionato “di rintracciare i fatti, e raggioni del Comune” attraverso un esame di tutte le scritture e i documenti nell’Archivio Comunale di Capua riguardanti la natura demaniale dei terreni della montagna e delle acque di S. Angelo in Formis, cher erano possedute in quel momento da Gennaro Baja, sua sorella Angela Maria Baja, rappresentata dal marito e suo legittimo amministratore Antonio Sanzò6, e il loro nipote Francesco Baja di San Prisco.
Il Comune intendeva riacquistare il possesso dei suddetti terreni e soprattutto delle acque sorgive in seguito alla sentita carenza di acque che sopportava la città di Capua, aggravata anche dalla presenza di numerose truppe militari, gravanti anch’esse su questa già precaria situazione. 
Il relatore affermava che nel lontano passato il tempio di Diana Tifatina possedeva una vasta estensione di terreni nella montagna e nella zona pianeggiante vicina al monte Tifata. In seguito sia la chiesa che il monastero di S. Angelo in Formis ebbero come rendita i vastissimi terreni che si trovavano nelle loro adiacenze. Successivamente il suddetto monastero fu soppresso dall’autorità pontificia e tali possedimenti furono conferiti ad una Badia concistoriale sempre sotto il titolo di S. Angelo, attribuita solitamente a cardinali fra i più meritevoli. 
Sin dall’inizio i cittadini di Capua avevano esercitato sui suddetti terreni e sul resto della montagna <<i pieni usi civici di pascere, acquare, pernottare, legnare e far parchi, e pagliaja>>. In tempi più recenti, “decaduto dal suo lustro l’antico Tempio per l’incuria degli Abati”, i beni in questione erano stati incamerati dalla Corona reale. Da tale momento si cominciò a concedere questi terreni in enfiteusi in cambio di piccoli canoni e poi ad alienarli ai suddetti enfiteuti.
In questa nuova situazione, sia per “supina oscitanza” degli amministratori capuani che per la prepotenza degli enfiteuti, il Comune di Capua fu <<spogliato di quei pieni dritti, … che da tempo immemorabile venivano liberamente da’ cittadini esercitati>> .
Nel 1519 il Comune di Capua con un istrumento stipulato dal notaio Angiolo Acconciato di Capua comprò dal preposito del monastero di S. Angelo al prezzo di 100 ducati i terreni e le acque sorgenti nei pressi del suddetto monastero per incanalarle e trasportarle nella città di Capua, dove si costruì la fontana di Piazza dei Giudici, il gran cisternone vicino all’ospedale militare e diverse altre fontane. Tale contratto ebbe sia l’assenso pontificio che quello regio.
Il relatore affermava che al titolo di S. Angelo fu aggiunta la denominazione in formis o ad formas perché dal punto dove sorgevano le suddette acque furono costruite, <<con ingenti spese di questo Comune>> le “forme”, ovvero dei canali e alvei di acquedotti, da dove si conducevano nell’abitato del Comune di Capua.
In tempi più recenti i suddetti beni erano stati concessi in enfiteusi agli antenati della famiglia di Baja del Comune di San Prisco, che aveva alienato tali territori acquisendo su di essi il dominio assoluto. Il Decurionato, su proposta del Gugliotti e del sindaco, denunciava che i Baja avevano avuto << l’ardimento di distruggere le additate forme, e canali da questo Comune costrutti, affinché non si fosse riconosciuto vestigio alcuno>>.
Il Comune chiedeva quindi di recuperare sia i terreni che le acque al suo possesso e di ripartire gli altri eventuali terreni feudali, ecclesiastici, comunali o promiscui nel territorio capuano7.
Il sindaco inviò velocemente tale verbale all’intendente della provincia di Terra di Lavoro invocando una ripartizione dei demani e delle acque di S. Angelo in Formis8.
Nello stesso mese di maggio il sindaco scrisse nuovamente all’intendente comunicando la deficienza dell’acqua negli acquedotti e nelle fontane del Comune, segnalate più volte dai deputati agli acque
dotti e alle fontane del Comune di Capua, soprattutto nell’approssimarsi della stagione estiva. Si chiedeva all’intendente di intervenire per <<soccorrere la popolazione, la guarnigione e gli ospedali>> e la soluzione proposta era vista sempre nell’incanalamento delle acque di S. Angelo in Formis, che erano state proprietà del Comune dal 1519. Si chiedeva di attuare ciò provvisoriamente in attesa che si definisse la questione con la famiglia Baja9.
L’intendente sempre nel mese di maggio scrisse al sindaco del Comune di San Prisco Francesco Ajossa10 per far notificare il “reclamo” del Comune di Capua ai fratelli e nipoti Baja. 
Con una lettera all’inizio di giugno dello stesso anno il sindaco di San Prisco comunicò di aver notificato il “reclamo” del Comune capuano ai signori Baja11.
L’intendente della provincia di Terra di Lavoro, appena giunta la comunicazione del sindaco di San Prisco, scrisse al ministro dell’Interno, esponendo il “reclamo” del Comune di Capua, così come era stato formulato nella conclusione decurionale del 12 maggio, senza fare ulteriori approfondimenti sulla questione. L’intendente rappresentava che, in attesa che il Consiglio d’Intendenza si pronunciasse sulle “reciproche pretenzioni”, dovesse darsi una risposta all’esigenza di incanalare le acque di S. Angelo in Formis per evitare gravissimi danni alla popolazione di Capua, alle truppe e agli ospedali capuani nella stagione estiva12.
La famiglia Baja reagì immediatamente all’iniziativa del Comune capuano inviando un esposto all’intendente per difendere le loro legittime proprietà, come dimostravano inequivocabilmente due pubblici istrumenti: il primo del 1719 e il secondo del 1783. Essi dichiararono che i beni in questione non erano affatto demaniali, ma attraverso il primo atto notarile, rogato presso il notaio Vincenzo Ragucci di Capua, tra don Giuseppe Renati di S. Giorgio Velabro, abate commendatario della Badia dei SS. Angelo, e Benedetto in Formis e Giuseppe e Dionisio Baja, antenati degli esponenti, del 1719, con un contratto di enfiteusi <<si censuarono l’estensione di tutti i territori, case, giardini, la Chiesa Badiale … di pertinenza di Regio Padronato sotto il titolo di S. Angelo, e Benedetto in formis per l’annuo canone di docati 665>>. 
Nel 1783 con istrumento del notaio Antonio Spezzacatena di Napoli, (dal 1779 la chiesa abbaziale di S. Angelo in Formis era stata dichiarata di regio padronato con sentenza del Cappellano Maggiore del 6 settembre dello stesso anno), la concessione precedente fu riconfermata e fu dichiarata allodiale dei signori Baja.
In seguito al decreto reale del 6 marzo 1798, che abilitava tutti i sudditi <<ad affrancare li canoni ed annui censo dovuti a’ luoghi pii Ecclesiastici>>, i signori Prisco e Giovanni Baja, rispettivamente padre e zio, presentarono domanda al “Real Trono” per affrancarsi i suddetti beni per la somma di 12777,80 ducati. Il 26 dicembre 1798 innanzi al marchese Vivenzio, allora presidente della Regia Corte dei Conti, stipularono il pubblico istrumento col quale si affrancarono dal canone annuo e consolidarono il loro dominio diretto13.
Inoltre sottolineavano che già nel 1805 il Comune di Capua, credendo di vantare dei diritti sulle acque di S. Angelo in Formis, ricorse in giudizio presso l’abolita General Udienza di Guerra, e Casa Reale; ma la sentenza fu favorevole alla famiglia Baja.
Inoltre nell’agosto dell’anno seguente il sindaco Carlo Pellegrini e il Decurionato chiamarono i signori Gennaro e Francesco Baja, zio e nipote, per costringerli alla somministrazione delle acque, facendo nascere una nuova controversia. I signori Baja dimostrarono, attraverso i suddetti documenti, nuovamente i loro diritti. A questo punto il Comune capuano cominciò a pretendere che la famiglia vendesse la terza parte delle acque; pertanto nella data del 12 agosto 1808 Gennaro e Francesco Baja si obbligarono a vendere un terzo delle suddette acque col patto di pagargli l’importo stabilito da due periti eletti da entrambe le parti. In tale atto si elencavano anche i vari punti che rendevano insussistenti le “pretenzioni” del Comune di Capua.
La suddetta supplica recava in copia anche i documenti citati: l’istrumento di affrancazione del 26 dicembre 1798; il decreto e il re le dispaccio del novembre del 1805. Infine si riservavano di presentare anche una copia del patto del 1806. Seguivano le firme dei signori Gennaro Baja, Francesco Baja e Antonio Sanzò, legittimo marito ed amministratore della signora Angela Maria Baja14.
Il ministro dell’interno rispose nello stesso mese di giugno chiedendo all’intendente di far approntare una perizia per l’approvazione dei lavori
d’incanalamento delle acque e nel frattempo invitava a far discutere “prontamente” la questione nel Consiglio d’Intendenza15.
Sempre nel mese di giugno il sindaco capuano informò l’intendente che aveva dato l’incarico di far formare la perizia per i suddetti lavori per l’approvazione ed inviò, come richiesto dall’intendente, una copia del contratto tra il Comune di Capua, rappresentato dal sindaco don Carlo Pellegrini, e i signori Baja del 12 agosto 1808, relativo all’acquisto di un terzo delle acque sorgenti di S. Angelo in Formis, prodotta dal notaio Gaetano Garofano del fu Francesco di Capua16.
Il Comune cercò di affrettare i tempi della formazione della perizia, che fu inviata all’inizio di luglio all’Intendenza17. L’intendente la inoltrò al ministro dell’Interno per la dovuta approvazione, comunicando anche che aveva provveduto ad inviare la “questione” della proprietà delle acque al Consiglio d’Intendenza per il dovuto esame18. 
Alla richiesta del Comune di Capua di un compenso sui demani ecclesiastici di S. Angelo in Formis seguì un’ordinanza dell’intendente che accordava un terzo di tutto il demanio divisibile in compenso degli usi civici essenziali. Nell’ordinanza si affermava che non vi erano dubbi sulla “Demanialità Ecclesiastica” delle montagne un tempo appartenenti alla Badia di S. Angelo in Formis; che anche il cambio di proprietà delle medesime, acquistate dalla famiglia Baja, non poteva cambiarne la natura. Non vi erano <<ragioni per dichiarare estinti i diritti civici, essendo di loro natura imprescrittibili>>. Si dichiarava quindi che competeva al Comune di Capua in cambio degli usi civici essenziali un terzo del Demanio divisibile, cioè di quella estensione di terra che non era coperta da piantagioni e da alberi fruttiferi. Si affermava che il distacco e l’apprezzo doveva essere operato da periti nominati dal consigliere Giusti19.
La famiglia Baja, sentendosi defraudata da tale ordinanza, inviò un nuovo ricorso all’intendente nel mese di agosto che ribadiva tutte le motivazioni dell’esposto prodotto il 10 giugno. Essi aggiungevano che il loro possesso dei beni oggetti della contesa era stato <<permanente, pacifico ed ininterrotto, indipendente da qualunque servitù>>, escludendo pertanto qualsiasi esercizio di usi civici, come stabilivano la legge del 1 settembre 1806 e i decreti dell’8 giugno 1808 e 3 dicembre 1808. I Baja sostenevano di poter dimostrare di aver posseduto in enfiteusi la tenuta in questione, che non era soggetta agli usi civici e che dal 1798 l’avevano avuta in legittima proprietà, come dimostravano i contratti precedentemente esibiti. Si invitava l’intendente a rigettare la domanda del Comune di Capua e a dichiararla inammissibile. Il Comune capuano poteva servirsi dei demani della Mensa Arcivescovile di Capua, come aveva sempre esercitato. Seguivano le firme di Gennaro Baja ed Antonio Sanzò20.
Il nuovo ricorso dei Baja attivò il Direttore dei Demani che chiese tutta la documentazione relativa alla contesa e soprattutto i contratti di alienazione citati dai signori Baja21.

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