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Intanto il ministro dell’Interno rimise un estratto del decreto reale del 29 giugno col quale S.M. aveva autorizzato il Comune di Capua a derivare la metà delle acque che sorgevano in S. Angelo in Formis e a condurle attraverso acquedotti fino all’abitato della città di Capua. La spesa necessaria doveva realizzarsi con fondi del Comune dagli avanzi del “Bugetto” dell’anno corrente, attingendo la somma mancante nel “Bugetto” del prossimo esercizio22.
Qualche giorno dopo il ministero dell’Interno scrisse nuovamente all’intendente perché ricevuta la perizia per i lavori dell’acquedotto e ritenutola regolare, si sollecitava il Consiglio d’Intendenza di emettere il parere sulla questione23.
Preoccupati di quando stava accadendo i signori Baja scrissero nuovamente all’intendente ribadendo le precedenti affermazioni e soprattutto elencando la documentazione che provava la proprietà della famiglia vamente all’intendente ribadendo le precedenti affermazioni e soprattutto elencando la documentazione che provava la legittima proprietà della famiglia i giudizi e le sentenze precedenti che davano torto al Comune. Si aggiungeva che era opportuno impedire l’incanalamento dell’acqua prima della perizia e del pagamento del prezzo dovuto24. Una copia di detto ricorso fu inviata anche al Direttore del Demani. Anche quest’ultimo inviò un altro sollecitò l’intendente ad inviargli tutta la documentazione <<per avere l’esatta situazione sulla questione>>, già richiesta da più di un mese25.
Alla fine del mese si riunì il Consiglio d’Intendenza per esprimere il richiesto parere. I consiglieri, esaminata tutta la documentazione prodotta dalle parti, giunsero alle seguenti conclusioni: il titolo prodotto dal Comune capuano <<si perdeva nell’antichità de’ Tempi>> risalendo a 3 secoli prima; inoltre non era abbastanza chiaro che le acque acquistate dalla città di Capua nel 1519 erano le stesse di quelle che erano oggetto della contesa; il diritto dei signori Baja era fondato su documenti inequivocabili: nell’ istrumento di censuazione dei beni della Badia dell’anno 1719 erano menzionate le sorgenti delle acque; così anche nel documento di affrancazione del 1789; tale orientamento era già emerso nella sentenza dell’abolita Udienza di Guerra, e Casa Reale del 14 novembre 1805 del passato governo; inoltre il possesso dei signori Baja era stato continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco.
Per le sopraccitate considerazioni il Consiglio d’Intendenza era dell’avviso che la domanda del Comune di Capua circa la proprietà delle sorgenti d’acqua dovesse essere rigettata26.
Nonostante tale parere l’ordinanza dell’intendente del 28 luglio continuò a produrre i suoi effetti. Infatti il consigliere Giusti nominò i periti per le misurazioni e il distacco dei terreni27.
Anche il Comandante di Piazza di Capua, dietro i vari e giustificati reclami dei vari colonnelli dei diversi corpi stanziati in Capua, lamentò la scarsità delle acque e i disagi delle truppe e soprattutto degli ammalati negli ospedali. Si chiedeva di provvedere con urgenza28.
In tale circostanza giunse l’invito del ministro dell’Interno all’intendente a dare <<pronta e sollecita esecuzione all’opera di incanalamento delle acque >>29.
L’intendente inviò velocemente l’approvazione del Ministero dell’Interno e invitò il Comune di Capua a dare pronta e spedita esecuzione all’opera di costruzione dell’acquedotto 30.
La famiglia Baja non sentendosi più tutelata dall’intendente, che ignorava il parere del Consiglio d’Intendenza e non voleva riconoscere l’infondatezza delle pretese del Comune capuano, presentò ricorso al Consiglio di Stato attraverso il cavaliere Nicola Puoti, avvocato presso il suddetto Consiglio.
Il testo del ricorso ripercorreva le precedenti dichiarazioni della famiglia Baja attraverso una più precisa descrizione dei documenti probatori (atti notarili e copie della precedente sentenza).
Si richiedeva l’annullamento dell’ordinanza dell’intendente del 28 luglio del 1813 e che gli esponenti non fossero più molestati dal Comune di Capua31.
Tuttavia il sindaco del Comune di Capua Giuseppe del Tufo, incurante del ricorso al Consiglio di Stato, nel mese di maggio del 1814 inviò una lettera ai signori Baja invitandoli a presentarsi a S. Angelo in Formis nei territori contesi per l’effettuazione della misura e del distacco, per i quali erano stati nominati l’architetto signor Giovanni Sabatini e i periti signori Paolo Vitale e Lorenzo Sgueglia32. I signori Baja si rifiutarono di recarsi sul luogo, ma l’operazione fu portata a termine comunque nello stesso mese di maggio.
Gli atti del reclamo furono trasmessi dalla Segreteria generale del Consiglio di Stato nel settembre del 1814 all’Uditore al Consiglio di Stato con tutti i documenti prodotti dalla famiglia Baja, con l’elencazione di tutta la documentazione della contesa e un riassunto degli avvenimenti più importanti33.
La documentazione passò poi dall’Uditore del Consiglio di Stato alla Commissione del Contenzioso che, dopo aver prodotto una sintesi di tutti gli avvenimenti e la citazione dei documenti prodotti dalle parti, fece due importanti osservazioni: la prima era che l’intendente prima di promuovere l’ordinanza oggetto del reclamo aveva omesso di ascoltare il parere di due funzionari pubblici, contravvenendo all’art. 4 del decreto del 29 ottobre 1809 e all’art. 38 delle Istruzioni approvate col decreto del 10 marzo 1810; la seconda consisteva nel fatto che gli usi civici pretesi dal Comune di Capua non erano esercitati in quel momento. La seconda osservazione avvalorava ancora di più il reclamo dei signori Baja perché in quel momento non si aveva affatto l’esercizio degli usi civici, quindi non si poteva procedere alcuna divisione del “Demanio Ecclesiastico”.
Con la sua ordinanza l’intendente aveva <<trasportato alle terre ecclesiastiche le presunzioni di diritto che la legge avea stabilite per gli usi civici sulle terre demaniali - feudali: ma quest’ultima applicazione era erronea… In realtà i demani ecclesiastici erano sottoposti a divisione solo quando esisteva una servitù sui medesimi>>. Per le sopraddette osservazioni la Commissione del Contenzioso era del parere che l’ordinanza dell’intendente dovesse essere annullata34.
Il Consiglio di Stato si pronunciò nell’aprile del 1815 approvando il parere della Commissione del Contenzioso, che sostanzialmente annullava l’ordinanza del 28 luglio 1813 dell’intendente35 con la quale era stata assegnata la terza parte della montagna di S. Angelo in Formis al Comune di Capua. Nel mese di giugno del medesimo anno il ministro dell’Interno, dopo un ulteriore reclamo dei signori Baja, scriveva all’intendente invitandolo a far rispettare la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l’ordinanza del 1813; pertanto il Comune di Capua doveva restituire la terza parte della montagna di S. Angelo in Formis, distaccata nel mese di maggio del precedente anno. Il ministro sollecitava l’intendente a far applicare gli ordini36.
Nonostante ciò il sindaco di Capua si ostinava a non voler applicare le suddette disposizioni. Egli affermava in una lettera all’intendente che siccome al momento del distacco dei suddetti terreni i signori Baja non avevano prodotto alcun reclamo, anche se l’ordinanza dell’intendente del 1813 era stata annullata, non si potevano cambiare operazioni già fatte. Egli intendeva pagare un’indennità pecuniaria con un censo di 10 anni. Il sindaco denunciava che i fratelli Baja, appena ricevuto l’avviso del Consiglio di Stato favorevole all’annullamento dell’ordi-nanza del 28 luglio 1813, <<avevano fracassato i termini di pietra, piantati in passato dalla città di Capua e di aver tolto l’emblema della stessa città>>37.
I signori Baja si rivolsero allora al Tribunale Civile di prima istanza di S. Maria Maggiore che inviò una sentenza per l’esecuzione del parere del Consiglio di Stato che annullava l’ordinanza dell’intendente del 28 luglio 1813, condannava il Comune di Capua al pagamento ai signori Baja di 215 ducati di “estaglio”, a restituire la terza parte dei terreni distaccati di S. Angelo in Formis e al pagamento di tutte le spese.
Il regio procuratore del Tribunale Civile ribadiva che pur volendosi appellare a tale sentenza, l’appello non ne sospendeva l’esecuzione38.
L’irriducibile sindaco del Comune capuano non volle applicare la suddetta sentenza e in una lettera all’intendente affermava che il Tribunale Civile di prima istanza non era competente a giudicare tale lite pertanto il Comune di Capua era ricorso in appello39.
Ovviamente tale ostinata posizione spinse i signori Baja a reclamare nuovamente i loro diritti all’intendente Giovan Battista Colajanni40.
Il nuovo intendente richiese al ministro di Grazia e Giustizia tutti gli atti della lite inviati presso il ministero nel novembre del 181441.
I signori Baja (Giuseppe Baja del fu Giovanni, Gennaro Baja, sacerdote e tutore dei minori Dionisio e Francesco Baja ed Antonio Sanzò) e il sindaco di Capua, che intanto era diventato il già citato signor Carlo Pellegrini, furono convocati presso il Consiglio d’Intendenza in Capua per dirimere la lite riguardo alla proprietà delle acque di S. Angelo in Formis. Le parti convennero di valutare le acque incanalate dall’architetto Mariano Curci, scelto di comune consenso. Il sindaco in merito all’appello alla sentenza del Tribunale di prima istanza dichiarò che, riconosciuta la carenza dei diritti del Comune, rinunciava al giudizio; sulla questione della restituzione dei terreni spettanti ai signori Baja egli si obbligò a prendere gli espedienti nella sede del Decurionato, promettendo il pagamento di 50 ducati nel corrente esercizio finanziario42.
Tutto lasciava presagire che la contesa fosse ormai risolta, tuttavia dal Comune capuano non seguirono gli adempimenti promessi nel Consiglio d’Intendenza. Pertanto seguì un ulteriore supplica all’intendente di Antonio Sanzò e di Giuseppe Baja che ripercorreva tutto l’iter della contesa e ricordava tutti gli atti e i documenti che erano favorevoli ai diritti della famiglia Baja43.
Dopo varie pressioni dell’intendente sul sindaco del Comune di Capua seguì la comunicazione con la quale si dava ordine al “fontanaro” del Comune di passare le chiavi dell’acquedotto di S. Angelo in Formis ai signori Baja44.
Finalmente dopo circa sei anni la contesa riguardante la proprietà di S. Angelo in Formis trovò la sua soluzione
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1 M. MONACO, Sanctuarium Capuanum , Napoli, 1630, p. 500.
2 F. GRANATA, Storia sacra della chiesa metropolitana di Capua, Napoli, 1766, I, p. 299.
3 Sulla basilica desideriana di S. Angelo in Formis cfr.: M. LOMONACO, Dissertazione sulle varie vicende della chiesa di Sant’Angelo in Formis in diocesi di Capua, Napoli, 1839. L. TOSTI, Storia della Badia di Montecassino, Napoli, 1842. L. CATALANI, La chiesa di Sant’Angelo in Formis alle falde del Monte Tifata …, Napoli, 1844. A. CARAVITA, La chiesa di Sant’Angelo in Formis, in I codici e le arti a Montecassino, Montecassino, 1869-71, vol. III. D. SALAZARO, Affreschi di S. Angelo in Formis, Napoli, 1870. P. PARENTE, La basilica di S. Angelo in Formis presso Capua e l’arte del secolo XI, S. Maria C.V., 1912. O. BRIENZA, Ricerche preparatorie per l’edizione del regesto di S. Angelo in formis, Aquila, 1914. IDEM, Le miniature del Regesto di S. Angelo in Formis, Grosseto, 1912. Regesto di S. Angelo in Formis, in Tabularium Casinense, a cura di M. INGUANEZ, Sora, 1925. A. FERRUA, Il tempio di Diana Tifatina nella chiesa di S. Angelo in Formis, estratto da “Rendiconti della Pontificia Accademia romana di archeologia”, vol. XXVIII, a955-56. A. DE FRANCISCIS, Templum Dianae Tifatine, in “Archivio Storico di Terra di Lavoro”, n. 1, a. 1956, pp. 301-353. O. MORISANI, Gli affreschi di S. Angelo in Formis, Cava dei Tirreni, 1962. R. CAUSA, Sant’Angelo in Formis, Milano, 1963. IDEM, Gli affreschi di Sant’Angelo in Formis, Milano, 1965. N. CILENTO, Sant’Angelo in Formis nel suo significato storico (1072-1087), in “Studi Medievali”, III, vol. IV, a. 1963, n. 2, pp. 799-812. IDEM, Sant’Angelo in Formis, in Italia meridionale Longobarda, Milano-Napoli, 1972, pp. 226-241. G. M. JACOBITTI - S. ABITA, La basilica benedettina di S. Angelo in Formis, Napoli, 1992. G. M. JACOBITTI, La basilica di Sant’Angelo in Formis, in Desiderio di Montecassino e le basiliche di Terra di Lavoro, a cura di F. CORVESE, Caserta, 1999, pp. 51-63. A. TRIMARCHI, La Basilica di Sant’Angelo in Formis. Testimonianze storiche, archeologiche, architettoniche e diagnosi dei dissesti, in “Capys”, n. 16, a. 1983, pp. 36-45. A. PERCONTE LICATESE, S. Maria di Capua, S. Maria C.V., 1983. IDEM, Capua antica, S. Maria C. V., 1997, G. BOVA, A proposito di S. Angelo Informis, S. Maria C. V., 1995. IDEM, Le pergamene sveve della mater ecclesia capuana, vol. II, pp. 106-113. IDEM, La vita quotidiana a Capua al tempo delle crociate, Napoli, 2001, pp. 11,47,60,111. IDEM, Capua cristiana sotterranea, Napoli, 2002, pp. 107-120. Cfr. anche BMCC, Sezione manoscritti, BB. 2, 10, 45, 101, 401, 453 e 512.
4 Sulla famiglia Carafa Cfr. V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1929, vol. II, pp. 312-314. B. CANDIDA GONZAGA, Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali, Napoli 1875, vol. I, p. 173. F. BONAZZI, Famiglie nobili e titolate del Napolitano, Napoli, 1902, pp. 67-69.
5 Per le notizie riportate in questo paragrafo si veda: G.A. MANNA, Inventario delle scritture della città di Capua dall’anno 1109 sino al 1570, Napoli, 1588, pp. 103-105.
6 Sulla famiglia Sanzò di Capua Cfr. P. SANSO’, Difesa pel Sacerdote D. Pompeo Sansò contro il Sacerdote D. Sebastiano Boccardi, il Comune di Capua ed altri, Napoli, 1844. P. SANSO’, Titolo di nobiltà delle 14 famiglie Capuane aggregate al 1° ceto, 1798. P. PARENTE, Stemma e notizie sulla famiglia Sansò di Capua. L. RUSSO, Proprietari e famiglie capuane all’inizio dell’Ottocento, S. Maria C.V., 2001, p. 13.
7 Archivio di Stato di Caserta (ASC), Usi civici, B. 58, fasc. 2; Verbale della seduta decurionale del 12 maggio 1813.
8 Ivi, 12 maggio 1813; lettera del sindaco di Capua all’intendente.
9 Ivi, 30 maggio 1813; lettera del sindaco di Capua all’intendente.
10 Sul sindaco Francesco Ajossa Cfr. L. RUSSO, San Prisco agli inizi del XIX secolo, Caserta, 2001, pp. 87-92.
11 Ivi, 6 giugno 1813; lettera del sindaco di San Prisco all’intendente in risposta alla lettera del medesimo intendente del 27 maggio 1813 al sindaco di San Prisco.
12 Ivi, 9 giugno 1813; lettera dell’intendente al ministro dell’Interno.
13 Ivi, 10 giugno 1813; lettera fratelli e nipoti Baja all’intendente. Cfr. M. LOMONACO, cit., pp. 23-24. La trascrizione del documento è riportata in Ivi, pp. 72-87. Per la descrizione delle proprietà dei signori Baja in S. Angelo in Formis si veda: L. RUSSO, Proprietari e famiglie capuane all’inizio dell’Ottocento, cit., pp. 19-20. Cfr. anche BMCC, Sezione manoscritti, B. 42.
14 Ivi, 10 giugno 1813; lettera fratelli e nipoti Baja all’intendente.
15 Ivi, 23 giugno 1813; lettera del ministro dell’Interno all’intendente.
16 Ivi, 28 giugno 1813; lettera del sindaco di Capua all’intendente.
17 Ivi, 5 luglio 1813; lettera del sindaco di Capua all’intendente.
18 Ivi, 7 luglio 1813; lettera dell’intendente al ministro dell’Interno.
19 Ivi, 28 luglio 1813; ordinanza dell’intendente al Direttore dei Demani.
20 Ivi, 10 luglio 1813; lettera signori Baja all’intendente.
21 Ivi, 21 luglio 1813; lettera del Direttore dei Demani all’intendente.
22 Ivi, 21 luglio 1813; lettera del ministro dell’Interno all’intendente.
23 Ivi, 24 luglio 1813; lettera del ministro dell’Interno all’intendente.
24 Ivi, agosto 1813; lettera dei signori Baja all’intendente. Tale lettera giunse all’Intendenza a Capua il 23 agosto 1813.
25 Ivi, 23 agosto 1813; lettera del Direttore dei Demani all’intendente.
26 Ivi, 30 agosto 1813; verbale del Consiglio d’Intendenza giudicato in Capua; erano presenti i consiglieri: Pellegrini, Longo e Parisi.
27 Ivi, 17 agosto 1813; ordinanza del consigliere Giusti per la nomina dei periti.
28 Ivi, 25 settembre 1813; lettera del Comandante di Piazza di Capua all’intendente.
29 Ivi, 6 ottobre 1813; lettera del ministro dell’Interno all’intendente.
30 Ivi, 8 ottobre 1813; lettera dell’intendente al sindaco di Capua.
31 Ivi, 16 novembre 1813; ricorso dei signori Baja al Consiglio di Stato.
32 Ivi, 8 maggio 1814; lettera del sindaco di Capua ai signori Baja.
33 Ivi, 28 settembre 1814; lettera di trasmissione del reclamo dei signori Baja della Segreteria generale del Consiglio di Stato all’Uditore del Consilio di Stato.
34 Ivi, 4 febbraio 1815; parere della Commissione del Contenzioso presso il Consiglio di Stato.
29 Ivi, 6 ottobre 1813; lettera del ministro dell’Interno all’intendente.
30 Ivi, 8 ottobre 1813; lettera dell’intendente al sindaco di Capua.
31 Ivi, 16 novembre 1813; ricorso dei signori Baja al Consiglio di Stato.
32 Ivi, 8 maggio 1814; lettera del sindaco di Capua ai signori Baja.
33 Ivi, 28 settembre 1814; lettera di trasmissione del reclamo dei signori Baja della Segreteria generale del Consiglio di Stato all’Uditore del Consilio di Stato.
34 Ivi, 4 febbraio 1815; parere della Commissione del Contenzioso presso il Consiglio di Stato.
35 Ivi, 30 aprile 1815; processo verbale della seduta del Consiglio di Stato, approvato il 30 aprile 1815.
36 Ivi, 21 giugno 1815; lettera del ministro dell’Interno all’intendente.
37 Ivi, 26 giugno 1815; lettera del sindaco di Capua all’intendente; tale lettera fu spedita il 28 giugno 1815 dall’intendente al ministro dell’Interno.
38 Ivi, 6 settembre 1815; invio sentenza del Tribunale Civile di S. Maria Maggiore all’intendente.
39 Ivi, 22 settembre 1815; lettera del sindaco di Capua all’intendente.
40 Ivi, 3 febbraio 1816; lettera dei signori Baja all’intendente.
41 Ivi, 7 febbraio 1816; lettera dell’intendente al ministro di Grazia e Giustizia.
42 Ivi, 24 maggio 1816; verbale della seduta del Consiglio d’Intendenza.
43 Ivi, 22 dicembre 1818; lettera di Antonio Sanzò all’intendente.
44 Ivi, 11 marzo 1819; lettera del Comune di Capua all’intendente
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